(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  Indipendentemente dalle penalita' suindicate, si fa luogo,  a  cura
della competente Capitaneria od Ufficio di porto, alla iscrizione  di
ufficio del pescatore, quando risulti l'abituale  sua  professione  a
senso delle lettere a) e c) dell'art. 42 della legge.