(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Al termine del triennio dall'inizio di esercizio, le Capitanerie  e
le prefetture dovranno accertare se gli scafi siano rimasti per tutto
il triennio adibiti allo specifico  uso  peschereccio  a  cui  furono
destinati. In caso negativo, informeranno (con avviso in  doppio,  da
trasmettersi in piego raccomandato), l'Intendenza di finanza cui  sia
stata trasmessa la denunzia preventiva, perche' provveda al  ricupero
dei tributi non pagati o restituiti. 
 
  Uno  degli  esemplari  dell'avviso  sara',  con  dichiarazione   di
ricevuta,  inviato   dall'Intendenza   alla   Capitaneria   od   alla
Prefettura,  perche'  lo  alleghi  al  rispettivo   esemplare   della
denuncia.