Art. 5. Al termine del triennio dall'inizio di esercizio, le Capitanerie e le prefetture dovranno accertare se gli scafi siano rimasti per tutto il triennio adibiti allo specifico uso peschereccio a cui furono destinati. In caso negativo, informeranno (con avviso in doppio, da trasmettersi in piego raccomandato), l'Intendenza di finanza cui sia stata trasmessa la denunzia preventiva, perche' provveda al ricupero dei tributi non pagati o restituiti. Uno degli esemplari dell'avviso sara', con dichiarazione di ricevuta, inviato dall'Intendenza alla Capitaneria od alla Prefettura, perche' lo alleghi al rispettivo esemplare della denuncia.