(Regolamento-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
  Le  prefetture   stabiliranno   con   apposito   decreto,   sentito
previamente il Ministero di agricoltura, l'elenco degli  attrezzi  da
permettersi per ciascuna Provincia. Il Ministero potra',  al  termine
di un  quinquennio,  disciplinare  in  un  singolo  decreto  l'elenco
generale degli attrezzi per le diverse provincie del Regno.