(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, per le quali non
e'  necessaria  l'apposizione  di  segnali  o  di  speciali  leggende
prescritte nell'art. 3 del Regio decreto 15 maggio 1884, n.  2503,  o
nelle zone di acque pubbliche destinate a protezione di esse,  ovvero
in quelle soggette ai diritti esclusivi di pesca  amministrativamente
riconosciuti ed effettivamente  esercitati,  senza  il  consenso  del
proprietario, possessore o concessionario, incorre, oltre  che  nella
perdita del prodotto della pesca, in una pena pecuniaria da lire  200
a lire 500, salvo le maggiori pene, con la possibile  confisca  della
barca e delle reti, a norma, rispettivamente, degli articoli 402 e 36
del Codice penale, qualora le acque per disposizione naturale  o  per
opere di manufatti si trovino racchiuse in modo da impedire la uscita
del pesce tenutovi in allevamento o nello  stato  di  cattura,  anche
quando a causa del deflusso  naturale  stano  comunicanti  con  acque
pubbliche. 
 
  Va soggetto alla pena da L. 500 a L. 1000  chiunque,  pur  pescando
nelle acque private, impedisca la montata o  la  discesa  del  pesce,
ostacolando e danneggiando la conservazione e  moltiplicazione  della
specie protetta dalle disposizioni degli articoli  6  della  legge  4
marzo 1877, n. 3706, e 27 e seg. della legge 24 marzo 1921, n. 312.