(Regolamento-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
  I semafori e le stazioni radiotelegrafiche, oltre a  notificare,  a
richiesta delle Capitanerie, quanto possa giovare  al  controllo  sul
rispetto  delle  norme  di  polizia  della  pesca,  segnaleranno   in
particolar modo i sinistri  marittimi  dei  pescarecci,  e  la  pesca
abusiva esercitata mediante esplosivi,  avvertendone  gli  uffici  di
porto piu' vicini. 
 
  Nel caso  che  se  ne  manifesti  la  necessita',  le  Capitanerie,
d'intesa con la R. guardia di  finanza,  possono  proibire  l'approdo
facoltativo o lo sbarco dei prodotti  pescherecci  fuori  dei  luoghi
stabiliti o del diretto controllo degli agenti della forza pubblica. 
 
  Nel caso che une barca  da  pesca  approdi  senza  giustificare  la
provenienza del prodotto e  degli  attrezzi  col  quali  fu  pescato,
potra' essere eseguito il sequestro della merce.