Art. 62. I semafori e le stazioni radiotelegrafiche, oltre a notificare, a richiesta delle Capitanerie, quanto possa giovare al controllo sul rispetto delle norme di polizia della pesca, segnaleranno in particolar modo i sinistri marittimi dei pescarecci, e la pesca abusiva esercitata mediante esplosivi, avvertendone gli uffici di porto piu' vicini. Nel caso che se ne manifesti la necessita', le Capitanerie, d'intesa con la R. guardia di finanza, possono proibire l'approdo facoltativo o lo sbarco dei prodotti pescherecci fuori dei luoghi stabiliti o del diretto controllo degli agenti della forza pubblica. Nel caso che une barca da pesca approdi senza giustificare la provenienza del prodotto e degli attrezzi col quali fu pescato, potra' essere eseguito il sequestro della merce.