(Regolamento-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
  I capi guardia-pesca, gli agenti investigativi e  le  guardie-pesca
potranno,   ai   soli   effetti   disciplinari,   venire    aggregati
rispettivamente  alle  Capitanerie  di  porto  e   agli   Ispettorati
forestali del Regno.