(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Gli agenti investigativi della  pesca  sono,  nell'esercizio  delle
loro mansioni, equiparati agli ufficiali della polizia giudiziaria. 
 
  Eleveranno direttamente le contravvenzioni e  potranno  partecipare
ai verbali di contravvenzioni elevate da guardie-pesca  private,  per
qualsiasi infrazione o reato che abbia  relazione  con  le  leggi  in
vigore sulla pesca.