Art. 66. Gli agenti investigativi della pesca sono, nell'esercizio delle loro mansioni, equiparati agli ufficiali della polizia giudiziaria. Eleveranno direttamente le contravvenzioni e potranno partecipare ai verbali di contravvenzioni elevate da guardie-pesca private, per qualsiasi infrazione o reato che abbia relazione con le leggi in vigore sulla pesca.