(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  L'aliquota della pena  pecuniaria  che,  a  termine  di  legge,  e'
devoluta a coloro  che  hanno  accertata  la  contravvenzione,  sara'
suddivisa  in  parti  uguali  tra  tutti  i  firmatari  del   verbale
presentato all'autorita' competente in giudizio.