(Regolamento-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  I capitani di porto ed i prefetti nei limiti dei rispettivi  poteri
di polizia peschereccia e per dirimere  singole  controversie  e  per
l'esame di particolari argomenti, dietro richiesta del  Ministero  di
agricoltura, convocheranno  Commissioni  di  esperti,  scelti  tra  i
rappresentanti delle Camere di  commercio,  i  professori  di  storia
naturale delle RR. Universita', dei Regi Istituti di istruzione media
e del R. Comitato Talassografico, i presidenti delle Cooperative, dei
Consorzi di pesca o delle Societa' di propaganda, i  direttori  delle
Cattedre ambulanti; gli  ispettori  forestali  e  i  direttori  degli
Stabilimenti ittiogenici.