Art. 72. I capitani di porto ed i prefetti nei limiti dei rispettivi poteri di polizia peschereccia e per dirimere singole controversie e per l'esame di particolari argomenti, dietro richiesta del Ministero di agricoltura, convocheranno Commissioni di esperti, scelti tra i rappresentanti delle Camere di commercio, i professori di storia naturale delle RR. Universita', dei Regi Istituti di istruzione media e del R. Comitato Talassografico, i presidenti delle Cooperative, dei Consorzi di pesca o delle Societa' di propaganda, i direttori delle Cattedre ambulanti; gli ispettori forestali e i direttori degli Stabilimenti ittiogenici.