Art. 8. L'esenzione della imposta di ricchezza mobile e da ogni altri imposta sui redditi, disposta dall'art. 2, ultimo comma, della legge riguarda cosi' le imprese nazionali di pesca sorte dopo l'entrati in vigore della legge, come quelle gia' esistenti e legalmente costituite. Sono considerate imprese di pesca, anche agli effetti della esenzione, le aziende specificate nell'art. 11 della legge. La durata dell'esenzione e' di anni 10 a cominciare della dati di promulgazione legge. Al compimento del 10° anno della suddetta data, cessera' l'esenzione anche per le imprese che avessero meno di 10 anni di vita. Per essere ammesse al beneficio della esenzione, le aziende interessate debbono presentare domanda all'Agenzia delle imposte nella cui circoscrizione esercitano l'industria, in conformita' del precedente art. 3. Tale domanda va presentata una volta sola per tutto il periodi di durata della esenzione. Per le dichiarazioni, la procedura di accertamento, le controversie ecc. valgono le disposizioni della legge e del regolamento di ricchezza mobile.