(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  L'esenzione della imposta di  ricchezza  mobile  e  da  ogni  altri
imposta sui redditi, disposta dall'art. 2, ultimo comma, della  legge
riguarda cosi' le imprese nazionali di pesca sorte dopo l'entrati  in
vigore  della  legge,  come  quelle  gia'  esistenti   e   legalmente
costituite. 
 
  Sono  considerate  imprese  di  pesca,  anche  agli  effetti  della
esenzione, le aziende specificate nell'art. 11 della legge. 
 
  La durata dell'esenzione e' di anni 10 a cominciare della  dati  di
promulgazione legge. Al compimento del 10° anno della suddetta  data,
cessera' l'esenzione anche per le imprese che  avessero  meno  di  10
anni di vita. 
 
  Per  essere  ammesse  al  beneficio  della  esenzione,  le  aziende
interessate debbono  presentare  domanda  all'Agenzia  delle  imposte
nella cui circoscrizione esercitano l'industria, in  conformita'  del
precedente art. 3. 
 
  Tale domanda va presentata una volta sola per tutto il  periodi  di
durata della esenzione. 
 
  Per le dichiarazioni, la procedura di accertamento, le controversie
ecc. valgono  le  disposizioni  della  legge  e  del  regolamento  di
ricchezza mobile.