Art. 9. Alla costruzione dei porti pescherecci e delle altre opere previste al n. 1, lett. a) dell'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 312, il Ministero di agricoltura potra' concorrere fino ad un quarto della occorrente spesa. All'esecuzione delle opere stesse provvedera' il Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, sia a mezzo degli enti interessati, ed in ogni caso nei limiti e a norma delle vigenti disposizioni, in base a progetti che approvera' di concerto col Ministero di agricoltura e con quello da cui dipende la Direzione generale della marina mercantile.