(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Alla costruzione dei porti pescherecci e delle altre opere previste
al n. 1, lett. a) dell'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n.  312,  il
Ministero di agricoltura potra' concorrere fino ad  un  quarto  della
occorrente spesa. 
 
  All'esecuzione delle opere  stesse  provvedera'  il  Ministero  dei
lavori  pubblici,  sia  direttamente,  sia   a   mezzo   degli   enti
interessati, ed in ogni caso nei  limiti  e  a  norma  delle  vigenti
disposizioni, in base a  progetti  che  approvera'  di  concerto  col
Ministero di agricoltura e con quello da  cui  dipende  la  Direzione
generale della marina mercantile.