Art. 4. Il Consiglio di amministrazione e' composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addi' 16 ottobre 1924. VITTORIO EMANUELE Nava - De' Stefani. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1925. Atti del Governo, registro 233, foglio 112. - Granata.