Art. 4. 
 
  Il Consiglio di amministrazione e' composto  di  un  rappresentante
per ciascuno degli Enti  sopraindicati.  Con  decreto  del  Ministero
saranno ammessi a  far  parte  del  Consiglio  di  amministrazione  i
rappresentanti degli altri Enti che concorrano con  contributi  fissi
al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del
regolamento. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 16 ottobre 1924. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                  Nava - De' Stefani. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1925. 
 
    Atti del Governo, registro 233, foglio 112. - Granata.