Art. 2. La «Fondazione Alfonso e Giovanni Agosti» mette a disposizione della Scuola: a) la casina sita nell'abitato di Bagnoregio, con 44 vani e il terreno annesso della superficie di circa ettari 7; b) la tenuta «Carbonara» dell'estensione di oltre 200 ettari; c) un orto con fabbricati, in prossimita' della villa Agosti; d) un contributo annuo di L. 80,000, salvo una maggiore assegnazione, in caso di riconosciuto bisogno, oltre le spese d'impianto. Gli stabili di cui alle lettere a), b), c), sono dati in uso alla Scuola mentre gli utili netti, una volta provveduto ai bisogni delle singole aziende, vanno ad incremento delle rendite della Fondazione. Oltre a detti cespiti, la Scuola si avvantaggera' degli eventuali contributi dello Stato, del comune di Bagnoregio e di quelli degli Enti che si consorzieranno per il mantenimento di essa.