Art. 2. 
 
  La «Fondazione Alfonso e  Giovanni  Agosti»  mette  a  disposizione
della Scuola: 
 
    a) la casina sita nell'abitato di Bagnoregio, con 44  vani  e  il
terreno annesso della superficie di circa ettari 7; 
 
    b) la tenuta «Carbonara» dell'estensione di oltre 200 ettari; 
 
    c) un orto con fabbricati, in prossimita' della villa Agosti; 
 
    d)  un  contributo  annuo  di  L.  80,000,  salvo  una   maggiore
assegnazione,  in  caso  di  riconosciuto  bisogno,  oltre  le  spese
d'impianto. 
 
  Gli stabili di cui alle lettere a), b), c), sono dati in  uso  alla
Scuola mentre gli utili netti, una volta provveduto ai bisogni  delle
singole aziende, vanno ad incremento delle rendite della Fondazione. 
 
  Oltre a detti cespiti, la Scuola si avvantaggera'  degli  eventuali
contributi dello Stato, del comune di Bagnoregio e  di  quelli  degli
Enti che si consorzieranno per il mantenimento di essa.