Art. 3. La Scuola e' retta da un Consiglio d'amministrazione composto di due rappresentanti della Fondazione, di un rappresentante del Governo nominato dal Ministero dell'economia nazionale, di un rappresentante del comune di Bagnoregio e del direttore della Scuola; nonche' di uno per ciascuno degli Enti che contribuiscono al mantenimento della Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a L. 4000. Spetta al Consiglio d'amministrazione di provvedere al funzionamento della Scuola. I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura ufficio un anno e puo' essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.