Art. 3. 
 
  La Scuola e' retta da un Consiglio  d'amministrazione  composto  di
due rappresentanti della Fondazione, di un rappresentante del Governo
nominato dal Ministero dell'economia nazionale, di un  rappresentante
del comune di Bagnoregio e del direttore della Scuola; nonche' di uno
per ciascuno degli Enti  che  contribuiscono  al  mantenimento  della
Scuola stessa con assegnazioni annue continuative non inferiori a  L.
4000. 
 
  Spetta   al   Consiglio   d'amministrazione   di   provvedere    al
funzionamento della Scuola. 
 
  I componenti elettivi durano in ufficio tre anni e  possono  essere
confermati. 
 
  I rappresentanti  nominati  in  sostituzione  dei  consiglieri  che
vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine  del  periodo
assegnato a coloro che hanno sostituito. 
 
  Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura ufficio  un
anno e puo' essere confermato. 
 
  Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola.