Art. 4. 
 
  Il personale della Scuola  si  compone  del  direttore,  insegnante
d'agraria, che viene nominato dal Consiglio d'amministrazione, ma  la
cui  nomina  deve  essere  approvata  dal   Ministero   dell'economia
nazionale,   e   del   personale   insegnante,   tecnico   inferiore,
amministrativo   e   di   servizio,   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione su proposta del direttore.