Art. 4. Il personale della Scuola si compone del direttore, insegnante d'agraria, che viene nominato dal Consiglio d'amministrazione, ma la cui nomina deve essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, e del personale insegnante, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.