Art. 5. Il direttore ha il governo didattico-tecnico, amministrativo e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che li comunichera' per visione al Ministero dell'economia nazionale; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Il direttore e' il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente nella Scuola e nell'azienda agraria che ricevera' in consegna all'atto della assunzione dell'ufficio.