Art. 5. 
 
  Il direttore ha  il  governo  didattico-tecnico,  amministrativo  e
disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige  i
programmi d'insegnamento in armonia coi fini della Scuola, compila  i
conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e  dell'azienda
agraria   da   sottoporre   all'approvazione   del    Consiglio    di
amministrazione,  che  li  comunichera'  per  visione  al   Ministero
dell'economia  nazionale;  redige  il   regolamento   interno,   cura
l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. 
 
  Il  direttore  e'  il  consegnatario  responsabile,  di  fronte  al
Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale  esistente  nella
Scuola e nell'azienda agraria  che  ricevera'  in  consegna  all'atto
della assunzione dell'ufficio.