(Ordinamento-art. 100)
 
                              Art. 100 
 
 
  L'avvocato del Governo della Colonia e'  nominato  dal  Governatore
tra   i   magistrati   dell'ordine   giudiziario   o   i   funzionari
dell'avvocatura erariale del Regno. 
 
  In mancanza od impedimento  dell'avvocato  del  Governo,  ne  regge
l'ufficio e ne esercita le funzioni uno dei  funzionari  in  servizio
nella Colonia laureato in giurisprudenza, del ruolo  coloniale  o  di
altra amministrazione dello Stato, a cio' destinato con  decreto  del
Governatore.