Art. 100 L'avvocato del Governo della Colonia e' nominato dal Governatore tra i magistrati dell'ordine giudiziario o i funzionari dell'avvocatura erariale del Regno. In mancanza od impedimento dell'avvocato del Governo, ne regge l'ufficio e ne esercita le funzioni uno dei funzionari in servizio nella Colonia laureato in giurisprudenza, del ruolo coloniale o di altra amministrazione dello Stato, a cio' destinato con decreto del Governatore.