Art. 109 Le funzioni deferite nel Regno ai Consigli dell'ordine e di disciplina sono in Colonia affidate ad una commissione composta del giudice della Colonia, che la presiede, del procuratore del Re e di un patrocinatore designato annualmente dal giudice. Il segretario della procura del Re disimpegna le funzioni di segretario della Commissione. Tutti i patrocinanti iscritti nell'albo sono soggetti alla detta Commissione.