(Ordinamento-art. 109)
 
                              Art. 109 
 
 
  Le funzioni  deferite  nel  Regno  ai  Consigli  dell'ordine  e  di
disciplina sono in Colonia affidate ad una commissione  composta  del
giudice della Colonia, che la presiede, del procuratore del Re  e  di
un patrocinatore designato annualmente dal giudice. 
 
  Il segretario della  procura  del  Re  disimpegna  le  funzioni  di
segretario della Commissione. 
 
  Tutti i patrocinanti iscritti nell'albo sono  soggetti  alla  detta
Commissione.