(Ordinamento-art. 116)
 
                              Art. 116 
 
 
  L'autorita' giudiziaria applica nella  Colonia  l'ammonizione  agli
oziosi,  vagabondi  e  diffamati  che  siano  cittadini  italiani   o
stranieri assimilati o meticci, qualunque sia la condizione giuridica
di questi ultimi. 
 
  Tutte le relative modalita' e prescrizioni,  nonche'  le  penalita'
contravvenzionali, sono stabilite con decreto del Governatore.