Art. 116 L'autorita' giudiziaria applica nella Colonia l'ammonizione agli oziosi, vagabondi e diffamati che siano cittadini italiani o stranieri assimilati o meticci, qualunque sia la condizione giuridica di questi ultimi. Tutte le relative modalita' e prescrizioni, nonche' le penalita' contravvenzionali, sono stabilite con decreto del Governatore.