(Ordinamento-art. 118)
 
                              Art. 118 
 
 
  Nella colonia Eritrea la polizia giudiziaria e' affidata: 
 
    a) ai commissari regionali, residenti,  vice  commissari  e  vice
residenti; 
 
    b) agli ufficiali, sottufficiali ed agenti italiani  ed  indigeni
del Corpo di polizia; 
 
    c) ai capi indigeni; 
 
    d) agli altri agenti europei ed indigeni che  verranno  designati
dal Governatore.