Art. 118 Nella colonia Eritrea la polizia giudiziaria e' affidata: a) ai commissari regionali, residenti, vice commissari e vice residenti; b) agli ufficiali, sottufficiali ed agenti italiani ed indigeni del Corpo di polizia; c) ai capi indigeni; d) agli altri agenti europei ed indigeni che verranno designati dal Governatore.