(Ordinamento-art. 119)
 
                              Art. 119 
 
 
  Non sono ammesse altre  nullita'  di  forma,  fuorche'  quelle  che
lasciano   assoluta   incertezza    sulla    persona,    sull'oggetto
dell'istanza,   sull'autorita'   giudiziaria   davanti   a   cui   la
comparizione deve effettuarsi, sul luogo o sul termine  a  comparire,
ovvero che concernono l'essenza dell'atto.