(Ordinamento-art. 126)
 
                              Art. 126 
 
 
  I Commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del Tribunale,  i
Residenti, i comandanti delle stazioni del  Corpo  di  polizia,  sono
autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare  le  firme
apposte ad atti privati, in loro presenza, da  italiani  o  stranieri
equiparati, purche' da loro personalmente conosciuti.  Essi  dovranno
pero' trasmettere questi atti al cancelliere  del  Tribunale  per  la
dovuta tassazione e percezione dei diritti. 
 
  Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona
ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del Codice civile; questi
testamenti devono al piu' presto essere trasmessi al cancelliere  del
Tribunale. 
 
  I testamenti  degli  indigeni,  sudditi  coloniali  od  assimilati,
saranno regolati dalle consuetudini locali.