Art. 126 I Commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del Tribunale, i Residenti, i comandanti delle stazioni del Corpo di polizia, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purche' da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno pero' trasmettere questi atti al cancelliere del Tribunale per la dovuta tassazione e percezione dei diritti. Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del Codice civile; questi testamenti devono al piu' presto essere trasmessi al cancelliere del Tribunale. I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.