(Ordinamento-art. 127)
 
                              Art. 127 
 
 
  Le funzioni di conservatore delle ipoteche sono  esercitate  da  un
funzionario scelto dal Governatore fra quelli che  prestano  servizio
in Eritrea, udito il giudice della Colonia. 
 
  Esse non potranno mai essere attribuite alla medesima persona  che,
al termine del precedente art. 125, esercita quelle di notaio.