(Ordinamento-art. 13)
 
                               Art. 13 
 
 
  Tutte le materie che non involgono controversie intorno  a  diritti
civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e
l'amministrazione  della  Colonia,  sono  oggetto   di   ricorso   al
Governatore  e  di  provvedimento   amministrativo   in   conformita'
dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato  E,  sul  contenzioso
amministrativo. 
 
  Contro le decisioni del Governatore,  che  non  sono  definitive  a
norma degli ordinamenti in vigore,  e'  ammesso  il  ricorso  in  via
gerarchica,  nel  termine  di  giorni  sessanta  dalla  comunicazione
ufficiale, al Ministero  delle  colonie;  che  provvede,  sentito  il
parere del Consiglio superiore coloniale. 
 
  Contro i provvedimenti definitivi non e' ammesso altro gravame  che
il ricorso straordinario al Re, a termine  della  vigente  legge  sul
Consiglio di Stato.