Art. 13 Tutte le materie che non involgono controversie intorno a diritti civili o politici, ma concernono rapporti d'interessi fra i privati e l'amministrazione della Colonia, sono oggetto di ricorso al Governatore e di provvedimento amministrativo in conformita' dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo. Contro le decisioni del Governatore, che non sono definitive a norma degli ordinamenti in vigore, e' ammesso il ricorso in via gerarchica, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione ufficiale, al Ministero delle colonie; che provvede, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale. Contro i provvedimenti definitivi non e' ammesso altro gravame che il ricorso straordinario al Re, a termine della vigente legge sul Consiglio di Stato.