(Ordinamento-art. 15)
 
                               Art. 15 
 
 
  Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi  luogo
a ripetizione, gli atti e le formalita' di qualsiasi genere  eseguite
nell'interesse dell'amministrazione, per  quella  parte  di  tassa  o
diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa. 
 
  Sono  rilasciate  gratuitamente  le  copie  di  sentenze,  decreti,
provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonche'  di  contratti  e  di
formalita' ipotecarie, che  fossero  richieste  dall'amministrazione,
anche quando non si rifescano a cause nelle  quali  l'amministrazione
sia parte contendente.