Art. 15 Sono esenti da ogni tassa o diritto, e senza che possa farsi luogo a ripetizione, gli atti e le formalita' di qualsiasi genere eseguite nell'interesse dell'amministrazione, per quella parte di tassa o diritto che per legge o per contratto sono a carico della stessa. Sono rilasciate gratuitamente le copie di sentenze, decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nonche' di contratti e di formalita' ipotecarie, che fossero richieste dall'amministrazione, anche quando non si rifescano a cause nelle quali l'amministrazione sia parte contendente.