Art. 17 Il Governatore ed i funzionari sia civili che militari in servizio della Colonia, che abbiano funzioni di Governo, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorche' dalle superiori autorita', ne' sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale ed arrestati, salvo i casi di flagranza, senza previa autorizzazione data dal Ministero delle colonie se si tratta del Governatore e dal Governatore se si tratta di altri funzionari.