(Ordinamento-art. 17)
 
                               Art. 17 
 
 
  Il Governatore ed i funzionari sia civili che militari in  servizio
della Colonia, che abbiano funzioni di Governo,  non  possono  essere
chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni  fuorche'
dalle superiori autorita', ne' sottoposti  per  qualsiasi  ragione  a
procedimento penale ed arrestati, salvo i casi  di  flagranza,  senza
previa autorizzazione data dal Ministero delle colonie se  si  tratta
del Governatore e dal Governatore se si tratta di altri funzionari.