(Ordinamento-art. 19)
 
                               Art. 19 
 
 
  Per i giudizi a carico di funzionari civili o militari non compresi
fra quelli sopra  indicati,  il  Governatore  puo'  chiedere  che  lo
svolgimento di essi abbia luogo  nel  Regno,  e  sulla  richiesta  si
provveda analogamente a quanto dispone il comma precedente.