Art. 20 I capi indigeni riconosciuti non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del Governatore. Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di flagrante reato ed in casi di eccezionale gravita' ed urgenza. In ogni caso, pero', l'autorita' che ha ordinato l'arresto dovra' immediatamente riferirne al Governatore. I nomi dei capi riconosciuti sono resi pubblici mediante un elenco che e' affisso nella sala di udienza di' ogni ufficio in cui si amministra giustizia e che deve essere tenuto al corrente di ogni variazione a cura del competente ufficio di Governo.