(Ordinamento-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
 
  I capi  indigeni  riconosciuti  non  possono  essere  sottoposti  a
procedimento penale senza autorizzazione del Governatore. 
 
  Essi possono tuttavia essere arrestati in caso di  flagrante  reato
ed in casi di eccezionale gravita' ed urgenza. In ogni  caso,  pero',
l'autorita' che ha ordinato l'arresto dovra' immediatamente riferirne
al Governatore. 
 
  I nomi dei capi riconosciuti sono resi pubblici mediante un  elenco
che e' affisso nella sala di udienza  di'  ogni  ufficio  in  cui  si
amministra giustizia e che deve essere tenuto  al  corrente  di  ogni
variazione a cura del competente ufficio di Governo.