(Ordinamento-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
 
  I conciliatori sono nominati dal Governatore,  che  li  sceglie  su
proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del  Re,  fra  i
Commissari e Residenti o fra i notabili della  Colonia,  esclusi  gli
avvocati o procuratori esercenti o consulenti.