(Ordinamento-art. 29)
 
                               Art. 29 
 
 
  In  caso  di  mancanza  o  d'impedimento  del  conciliatore  e  del
vice-conciliatore, ne fa le veci un conciliatore vicino destinato con
apposito decreto del giudice della Colonia,  sentito  il  Procuratore
del Re.