Art. 35 Il tribunale della Colonia e' composto dal giudice della Colonia, che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima istanza tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le 15,000 lire o di valore indeterminabile, e di tutte le cause in materia penale che non siano di competenza del giudice unico o della Corte di Assise.