(Ordinamento-art. 35)
 
                               Art. 35 
 
 
  Il tribunale della Colonia e' composto dal giudice  della  Colonia,
che lo presiede, e da due giudici onorari, e decide in prima  istanza
tutte le cause in materia civile e commerciale di valore eccedente le
15,000 lire o di valore indeterminabile,  e  di  tutte  le  cause  in
materia penale che non siano di competenza del giudice unico o  della
Corte di Assise.