Art. 36 Il Governatore ha facolta', ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del Procuratore del Re, delle sezioni di giudicatura nelle localita' della Colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle localita' minori.