(Ordinamento-art. 45)
 
                               Art. 45 
 
 
  I giudici onorari e gli assessori durano in  carica  due  anni,  ma
possono essere revocati nel biennio per decreto del Governatore. 
 
  Essi possono essere confermati nel rispettivo ufficio alla scadenza
del biennio.