Art. 47 Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza o per ciascuna causa che duri piu' di un'udienza sono estratti a sorte dal Giudice della Colonia, in numero di cinque, con intervento del Pubblico ministero e del cancelliere. I primi due estratti sono titolari, gli altri sono supplenti. In udienza, peraltro, prestano servizio soltanto due assessori come titolari, ed uno come supplente, gli altri possono essere licenziati tosto che il collegio e' costituito.