(Ordinamento-art. 47)
 
                               Art. 47 
 
 
  Gli assessori destinati a prestare servizio per ciascuna udienza  o
per ciascuna causa che duri piu' di un'udienza sono estratti a  sorte
dal Giudice della Colonia, in numero di cinque,  con  intervento  del
Pubblico ministero e del  cancelliere.  I  primi  due  estratti  sono
titolari, gli altri sono supplenti. 
 
  In udienza, peraltro, prestano servizio soltanto due assessori come
titolari, ed uno come supplente, gli altri possono essere  licenziati
tosto che il collegio e' costituito.