Art. 49 Il rappresentante del Pubblico ministero e ciascun imputato personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo alla estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno degli assessori, che sara' sostituito con altro nome estratto, e cio' salvo i motivi di ricusa di cui nel Codice di procedura penale. Se gl'imputati sono parecchi non possono complessivamente ricusare oltre la meta' del numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.