(Ordinamento-art. 49)
 
                               Art. 49 
 
 
  Il  rappresentante  del  Pubblico  ministero  e  ciascun   imputato
personalmente od a mezzo del difensore ha diritto, intervenendo  alla
estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, uno  degli  assessori,
che sara' sostituito con altro nome estratto, e cio' salvo  i  motivi
di ricusa di cui nel Codice di procedura penale. Se gl'imputati  sono
parecchi non possono complessivamente ricusare  oltre  la  meta'  del
numero dei nomi degli assessori che sono nell'urna.