(Ordinamento-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
 
  Quando  i  convenuti  od  accusati  siano   sudditi   coloniali   o
assimilati, qualunque sia la nazionalita' dell'attore o  della  parte
lesa, gli affari giudiziari in materia civile  e  in  materia  penale
sono di competenza dei capi indigeni o delle autorita' amministrative
della Colonia secondo le norme contenute nel titolo terzo  di  questo
ordinamento.