(Ordinamento-art. 55)
 
                               Art. 55 
 
 
  In mancanza od impedimento del Procuratore del Re, regge  l'ufficio
del Pubblico ministero e ne esercita le funzioni uno  dei  funzionari
dell'Amministrazione civile della Colonia, destinato con decreto  del
Governatore su proposta del Giudice della Colonia e  del  Procuratore
del Re titolare.