(Ordinamento-art. 61)
 
                               Art. 61 
 
 
  I funzionari giudiziari destinati in Colonia  conservano  il  grado
che avevano nel ruolo organico del Regno. 
 
  Essi hanno l'obbligo di rimanere in Colonia almeno quattro anni, ma
possono essere richiamati in qualunque tempo.