(Ordinamento-art. 63)
 
                               Art. 63 
 
 
  Le ferie annuali cominciano di regola l'8 luglio e terminano  il  5
ottobre,  salvo  in  casi  speciali  in  cui  il  Governatore  potra'
modificarne la decorrenza con proprio motivato decreto. 
 
  Durante tale periodo l'istruzione delle cause e'  continuata  e  le
udienze sono tenute secondo il bisogno del servizio.