Art. 66 I conciliatori e vice conciliatori, i giudici onorari e gli assessori all'atto della nomina prestano giuramento innanzi al Giudice della Colonia quando risiedano in Asmara o nel rispettivo distretto; ovvero innanzi al Commissario regionale o Residente del distretto nel quale abbiano residenza. Non occorre giuramento pel Commissario regionale o Residente incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.