(Ordinamento-art. 66)
 
                               Art. 66 
 
 
  I conciliatori  e  vice  conciliatori,  i  giudici  onorari  e  gli
assessori  all'atto  della  nomina  prestano  giuramento  innanzi  al
Giudice della Colonia quando risiedano in  Asmara  o  nel  rispettivo
distretto; ovvero innanzi al Commissario regionale  o  Residente  del
distretto nel quale abbiano residenza. 
 
  Non  occorre  giuramento  pel  Commissario  regionale  o  Residente
incaricato di esercitare le funzioni del pubblico ministero.