Art. 7 Salvo le maggiori facolta' che spettano al Governatore, in base all'art. 3 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, egli puo' con appositi bandi o decreti istituire i tribunali speciali di cui e' menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che dopo il bando venissero commessi da sudditi coloniali ad assimilati, potendo estendere il funzionamento di tali tribunali a determinate zone o regioni, od anche a tutta la Colonia. Essi funzionano secondo le forme ed applicano le pene stabilite dal Codice penale militare per il tempo di guerra.