(Ordinamento-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
 
  Salvo le maggiori facolta' che spettano  al  Governatore,  in  base
all'art. 3 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507,  egli  puo'  con
appositi bandi o decreti istituire i tribunali  speciali  di  cui  e'
menzione nel citato articolo, per giudicare di alcuni reati che  dopo
il bando venissero  commessi  da  sudditi  coloniali  ad  assimilati,
potendo estendere il funzionamento di tali  tribunali  a  determinate
zone o regioni, od anche a tutta la Colonia. 
 
  Essi funzionano secondo le forme ed applicano le pene stabilite dal
Codice penale militare per il tempo di guerra.