Art. 73 I Commissari e i Residenti conoscono: a) in prima istanza di tutte le cause penali e di quelle civili che non possono essere giudicate dai capi indigeni, o perche' le parti sono di diversa religione, o perche' esse appartengono a diversi paesi, tribu', o provincie, ed infine di quelle cause di competenza dei capi indigeni che, per ragioni di opportunita' o di ordine pubblico, credono di avocare e se'; b) delle cause fra italiani o stranieri ed indigeni sudditi coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno suddito coloniale od assimilato, salvo che vi sia l'accordo delle parti a deferirne la cognizione al giudice della Colonia. Quelle di carattere commerciale, quando il valore superi le L. 15,000, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria; c) in seconda istanza di tutte le cause giudicate in prima istanza dai capi indigeni.