(Ordinamento-art. 73)
 
                               Art. 73 
 
 
  I Commissari e i Residenti conoscono: 
 
    a) in prima istanza di tutte le cause penali e di  quelle  civili
che non possono essere giudicate dai  capi  indigeni,  o  perche'  le
parti sono di  diversa  religione,  o  perche'  esse  appartengono  a
diversi paesi, tribu', o provincie, ed  infine  di  quelle  cause  di
competenza dei capi indigeni che, per ragioni di  opportunita'  o  di
ordine pubblico, credono di avocare e se'; 
 
    b) delle cause fra  italiani  o  stranieri  ed  indigeni  sudditi
coloniali od assimilati quando il convenuto o l'accusato sia indigeno
suddito coloniale od assimilato, salvo che  vi  sia  l'accordo  delle
parti a deferirne la cognizione al giudice della Colonia. 
 
  Quelle di carattere commerciale, quando  il  valore  superi  le  L.
15,000, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria; 
 
    c) in seconda istanza  di  tutte  le  cause  giudicate  in  prima
istanza dai capi indigeni.