Art. 79 Per i reati di competenza della Corte di assise, gl'indigeni sudditi coloniali od assimilati sono giudicati da un Tribunale composto dal Commissario o Residente, che lo presiede, da due giudici onorari, nominati con decreto del Governatore fra i funzionari civili, e in mancanza di questi fra gli ufficiali dell'esercito e della marina, e che durano in carica due anni, potendo essere revocati nel biennio, e da alcuni notabili indigeni, designati dal Governatore, che hanno pero' solo voto consultivo.