(Ordinamento-art. 79)
 
                               Art. 79 
 
 
  Per i reati  di  competenza  della  Corte  di  assise,  gl'indigeni
sudditi coloniali  od  assimilati  sono  giudicati  da  un  Tribunale
composto dal Commissario o Residente, che lo presiede, da due giudici
onorari, nominati  con  decreto  del  Governatore  fra  i  funzionari
civili, e in mancanza di questi fra  gli  ufficiali  dell'esercito  e
della marina, e  che  durano  in  carica  due  anni,  potendo  essere
revocati nel biennio, e da alcuni notabili  indigeni,  designati  dal
Governatore, che hanno pero' solo voto consultivo.