(Ordinamento-art. 80)
 
                               Art. 80 
 
 
  In ogni stato del procedimento, per motivi di ordine pubblico o  di
legittimo  sospetto,  il  Governatore  ha   facolta'   di   rimettere
l'istruzione o il giudizio da uno ad altro Tribunale di Commissariato
della Colonia.