(Ordinamento-art. 81)
 
                               Art. 81 
 
 
  Al Governatore spetta il diritto di revisione, anche d'ufficio,  su
tutte le sentenze  pronunziate  dai  Commissari  e  Residenti  e  dai
Tribunali di Commissariato e Residenza, entro il termine di sei  mesi
dalla  pubblicazione  della  sentenza.  La  revisione  d'ufficio  non
sospende l'esecuzione della sentenza.