(Ordinamento-art. 83)
 
                               Art. 83 
 
 
  Nelle  istruttorie  e  nei  giudizi  di  revisione  sulle  sentenze
pronunziate dai Commissari e Residenti,  il  Governatore  puo'  farsi
assistere da funzionari amministrativi o giudiziari,  o  da  apposite
commissioni.