(Ordinamento-art. 87)
 
                               Art. 87 
 
 
  La conciliazione fatta con giuramento,  nelle  forme  tradizionali,
anche  dopo  il  giudizio,  puo'   estinguere   l'azione   penale   o
l'esecuzione della condanna in tutti  i  casi  in  cui  il  reato  e'
considerato d'istanza privata, ed il Governatore conceda il beneficio
ammesso dal diritto indigeno.