(Ordinamento-art. 94)
 
                               Art. 94 
 
 
  Il Tribunale  militare  risiede  normalmente  ad  Asmara.  Puo'  il
Governatore stabilire in casi eccezionali che sia convocato in  altra
localita'. 
 
  Nei procedimenti avanti al  Tribunale  militare  si  osservano,  in
quanto siano applicabili e non contrastino con le norme del  presente
ordinamento, le disposizioni  contenute  nei  titoli  II  e  III  del
decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, e  quelle  del  decreto
luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1662, relativo  al  procedimento
per citazione diretta nei Tribunali militari. 
 
  Ove, nelle dette disposizioni, si accenna al « Comando di divisione
» s'intende sostituito il « Comando del R. Corpo di truppe  coloniali
dell'Eritrea ».