Art. 94 Il Tribunale militare risiede normalmente ad Asmara. Puo' il Governatore stabilire in casi eccezionali che sia convocato in altra localita'. Nei procedimenti avanti al Tribunale militare si osservano, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme del presente ordinamento, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, e quelle del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1662, relativo al procedimento per citazione diretta nei Tribunali militari. Ove, nelle dette disposizioni, si accenna al « Comando di divisione » s'intende sostituito il « Comando del R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea ».