(Ordinamento-art. 96)
 
                               Art. 96 
 
 
  Salvo  la   competenza   del   Tribunale   militare   nel   periodo
dell'istruttoria, il giudizio contro ufficiali,  per  reati  militari
commessi in  Colonia,  ha  luogo  avanti  a  Tribunale  speciale,  da
costituirsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 19  ottobre  1923,  n.
2316, e delle vigenti disposizioni del Codice penale per l'esercito e
per la marina, in quella sede del Regno che sia stata,  di  volta  in
volta, designata dal Tribunale supremo militare.