Art. 96 Salvo la competenza del Tribunale militare nel periodo dell'istruttoria, il giudizio contro ufficiali, per reati militari commessi in Colonia, ha luogo avanti a Tribunale speciale, da costituirsi a norma dell'art. 3 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e delle vigenti disposizioni del Codice penale per l'esercito e per la marina, in quella sede del Regno che sia stata, di volta in volta, designata dal Tribunale supremo militare.