(Ordinamento-art. 98)
 
                               Art. 98 
 
 
  Sono attribuzioni dell'avvocato del Governo  della  Colonia,  o  di
chi, con decreto del Governatore, sia incaricato di farne le veci: 
 
    1° dare all'amministrazione coloniale i pareri,  dei  quali  essa
possa abbisognare; 
 
    2° consigliare e assistere l'Amministrazione  nelle  controversie
giuridiche coi privati, e in ogni altro caso in  cui  il  suo  parere
venga  richiesto,  provvedere  alla   tutela   legale   dei   diritti
dell'Amministrazione, promuovere  transazioni,  preparare  contratti,
suggerire provvedimenti intorno a questioni o reclami promossi in via
amministrativa.